Domande e risposte
Per quali immobili è prevista l’esenzione del pagamento dell’Ici?
L’Ici, l’imposta comunale sugli immobili, non è più applicata all’abitazione principale ovvero la casa in cui il proprietario ha la residenza anagrafica. Lo ha stabilito il decreto legge n. 93, in vigore dal 29 maggio e al vaglio del Parlamento per l’approvazione.
L’esenzione dell’Ici è stata estesa anche ad altre tipologie di immobili. Il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione del 5 giugno, ha fornito chiarimenti in merito. Inoltre per alcune tipologie di immobili l’esenzione è prevista dai Regolamenti Comunali della località in cui è situato l’immobile, consultabili su sito www.webifel.it.
Oltre alla casa principale, questi sono gli immobili per cui è escluso il pagamento dell’Ici:
- Abitazioni assimilate a quelle principali, ovvero abitazioni usate abitualmente dal contribuente come dimora abituale, ma che non coincidono con la residenza anagrafica. In questi casi, per ottenere l’esenzione, basterà che il contribuente esibisca le ricevute della luce, dell’acqua, del gas, del condominio e dei rifiuti per dimostrare il proprio domicilio.
- Immobili concessi in comodato d’uso, come gli immobili occupati gratuitamente da parenti e le case di anziani e persone disabili ricoverati in ospizi o case di cura. L’esenzione, in questi casi, dev’essere prevista dai Regolamenti comunali.
- Box e cantine, se sono destinate a servizio o a ornamento dell’abitazione e sono previste nei Regolamenti comunali.
- Case coniugali di coniugi separati o divorziati, se il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale ne è proprietario, non possiede un'altra casa e quest'abitazione rappresenta la casa principale nello stesso Comune. In questo caso il contribuente beneficia dell’esenzione in quanto proprietario della casa principale e non perché l’immobile era la casa coniugale. Se, invece, la sua casa principale si trova in un altro Comune, il contribuente è esentato su entrambi gli immobili.
- Case ricevute in eredità, se l’erede è residente o ha la propria dimora abituale nell’immobile ereditato; se, invece, la casa viene affittata a terzi, il proprietario dovrà pagare l’Ici.
- Fabbricati rurali, nello specifico l’esenzione vale per: i fabbricati che sono strumentali all’attività agricola, le costruzioni che servono all’allevamento ed al ricovero degli animali e i fabbricati utilizzati per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le cooperative e i consorzi.
- Nuda proprietà, che rappresenta il diritto che rimane al proprietario dell’immobile quando concede l’usufrutto, ovvero il diritto reale di godimento dell’immobile a terzi che si chiamano usufruttuari. La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema previsto nel codice civile che viene spesso utilizzato nella vendita degli immobili in quanto il valore di mercato dell’immobile viene scontato di un ammontare che decresce con l’età dell’usufruttuario: in molti casi è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell’immobile per disporre di un reddito integrativo per la vecchiaia, mantendeno l’usufrutto.
Per saperne di più:
- Visita il sito del Dipartimento della Finanze.
18/06/2008