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Domande e risposte

Com'è regolato il recupero dei debiti formativi?

Le Attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai Consigli di classe; si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivarle individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti.

Si tratta di corsi che non possono avere una durata inferiore alle 15 ore ciascuno e che è possibile prolungare, se si aggiunge la quota del 20% del monte ore riservato all’autonomia scolastica.

Gli studenti sono tenuti alla frequenza di tali attività a meno che le famiglie non intendano avvalersene; in questo caso però la decisione deve essere comunicata per iscritto e formalmente alla scuola.

Tuttavia, sia che ci si avvalga o meno dei corsi di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di classe che mantiene la titolarità del processo valutativo: individuare carenze, obiettivi di recupero e certificazione del superamento. Al termine delle attività si effettuano, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.

Per chi volesse optare per lo “studio individuale” è prevista inoltre l’attivazione di uno “sportello” di consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: è compito del Consiglio di classe individuare gli insegnanti e le modalità.

Infine, le scuole possono scegliere per il recupero dei debiti formativi anche modalità diverse e più innovative, utilizzando docenti della scuola o anche soggetti esterni esclusi gli “enti profit”.

Per saperne di più:
- Leggi il testo del decreto ministeriale sul recupero dei debiti formativi (n. 80 del 2007)

06/06/2008