Domande e risposte
Qual è il percorso istituzionale dalle elezioni politiche all'insediamento delle Camere?
Con le elezioni politiche si vota per i 630 deputati e 315 senatori che andranno a comporre le nuove camere. I seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale che prevede l’attribuzione del premio di maggioranza in ambito nazionale alla Camera ed in ambito regionale al Senato e con soglia di sbarramento sia per le coalizioni di liste sia per le liste singole. Anche i cittadini italiani residenti all’estero votano ed eleggono, nell’ambito della circoscrizione estero, sei senatori e dodici deputati.
Il Ministero dell’Interno gestisce l’organizzazione preelettorale, analizza e coordina i dati elettorali e provvede alla divulgazione ufficiale dei risultati.
Lo scrutinio è controllato e certificato, come le altre operazioni, in ogni seggio elettorale, composto da un Presidente, dai segretari e dagli scrutatori. Le schede, dopo lo scrutinio, sono raccolte in contenitori diversi a seconda che siano schede valide, schede nulle o schede bianche. I contenitori ed il verbale delle operazioni di scrutinio sottoscritto dal Presidente del seggio, vengono trasferiti al Ministero dell'Interno che provvede ad un ulteriore controllo ed alla diffusione dei risultati con l'attribuzione dei seggi.
La prima riunione delle Camere, o insediamento delle nuove Camere viene fissata dal Capo dello Stato, come stabilisce l'art. 87 della Costituzione. La Costituzione stabilisce anche, all'art. 61, che questa data deve cadere entro il ventesimo giorno dalle elezioni. I procedimenti per l’insediamento delle Camere sono invece stabiliti dai Regolamenti parlamentari.
Nella prima riunione vengono eletti i Presidenti di Camera e Senato: quindi i parlamentari, attraverso la cosiddetta opzione, devono ufficializzare l’appartenenza ad un gruppo parlamentare ed all’interno dei gruppi devono eleggere il proprio Presidente.
15/04/2008