Cosa dice il diritto
La Legge sull'immigrazione in vigore in Italia
La prima normativa organica in materia di immigrazione extracomunitaria risale al 1998 con la legge n. 40 la “Turco-Napolitano”, dai firmatari della legge, e con il decreto legislativo n. 286 del 1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione - che ne è derivato. Questo testo è stato modificato dalla legge n. 189 del 2002, la “Bossi-Fini”, dal nome dai primi firmatari, che ha modificato in senso restrittivo la normativa precedente. Inoltre dal 27 maggio è in vigore il decreto legge n. 92 del 2008 sulla sicurezza che modifica alcune norme della legge Bossi-Fini. Il decreto è uno dei testi che compone il “Pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Napoli il 21 maggio 2008 e attualmente è all'esame delle Camere per la conversione in legge.
Per quanto riguarda l’immigrazione dei cittadini che appartengono ai 27 paesi dell’Unione europea – ultima entrata la Romania – vige il Trattato di Schengen.
Di seguito sono riportati alcuni punti della normativa sull'immigrazione extracomunitaria, secondo la legge "Bossi-Fini" e le modifiche introdotte dal recente "decreto sicurezza":
- Visti, permessi e carta di soggiorno;
- Ricongiungimento familiare;
- Disposizioni contro chi favorisce l'immigrazione clandestina;
- Le espulsioni;
- I Centri di permanenza temporanea;
- I flussi d’ingresso.
Seguono alcune linee guida della normativa sull'immigrazione per i cittadini comunitari, basata sul Trattato di Schengen.
L'immigrazione dei cittadini extracomunitari.
Visti, permessi e carta di soggiorno. Secondo la legge Bossi-Fini, il cittadino extracomunitario che vuole entrare in Italia deve possedere un visto che ne autorizza l’ingresso, rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine. Se lo straniero vuole rimanere in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve richiedere il permesso di soggiorno entro i primi 8 giorni dall’ingresso; il permesso è di durata limitata, che varia a seconda delle motivazioni del soggiorno, che può essere per turismo, lavoro, studio, ecc. Il permesso di soggiorno è comunque rilasciato a seguito di accertamenti ed esame dei documenti del cittadino extracomunitario attraverso le ambasciate di appartenenza.
Il permesso di soggiorno per lavoro è concesso solo allo straniero che è già in possesso di un contratto di lavoro, dura al massimo 2 anni ma, in caso di perdita di lavoro, il cittadino extracomunitario deve tornare in patria. Il datore di lavoro, da parte sua, deve fornire un alloggio dignitoso e garantire le spese per il ritorno in patria dell’immigrato.
Dopo 6 anni di permanenza regolare in territorio italiano, uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte può fare la richiesta della carta di soggiorno, che ha durata illimitata.
Ricongiungimento familiare. La legge Bossi-Fini riconosce il diritto a mantenere o a ottenere il ricongiungimento familiare a tutti gli extracomunitari con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno, con un alloggio e un reddito che consenta di mantenere i familiari. La legge Bossi-Fini, rispetto alla legge Turco-Napolitano, introduce delle regole più stringenti per il ricongiungimento familiare: infatti il cittadino extracomunitario può richiedere di essere raggiunto dal coniuge o dai figli a condizione che, nel paese d’origine, non possano provvedere al loro sostentamento. Il ricongiungimento riguarda anche ai genitori con più di 65 anni a patto che nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento.
Disposizioni contro chi favorisce l'immigrazione clandestina. La Bossi-Fini mantiene le disposizioni della legge Turco-Napolitano contro chi favorisce l’ingresso illegale di cittadini stranieri in Italia, per cui è prevista la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 15mila euro, e contro chi ne trae profitto, per cui è prevista la reclusione dai quattro a i dodici anni e la multa che può arrivare a 15 mila euro per persona. Tuttavia le pene sono più severe se l’ingresso o la permanenza illegale in Italia riguarda cinque o più persone, se la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità e se è stata sottoposta a un trattamento inumano o degradante. La legge Bossi-Fini prevede delle attenuanti di pena per chi aiuta le forze dell’ordine a raccogliere prove, a individuare e catturare gli organizzatori dei traffici di esseri umani.
Il decreto legge n. 92 in vigore dal 27 maggio e attualmente all'esame delle camere per la conversione in legge dispone, all'art. 1, alcune modifiche alla Bossi-Fini. Infatti introduce nuove pene per chi trae profitto dall’immigrazione clandestina: chi affitta un immobile a uno straniero irregolare è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con multe fino a 50.000 euro e con la confisca dell’immobile.
Le espulsioni. La legge Bossi-Fini prevede la disciplina delle espulsioni per lo straniero privo di documenti; l'espulsione è effettiva, immediata e con accompagnamento alla frontiera dello stato di provenienza. Tuttavia nel caso in cui l’immigrato sia privo di documenti o manchino i mezzi per trasportarlo al paese d’origine, può essere trattenuto, fino ad un massimo 60 giorni, nei Centri di permanenza temporanea (Cpt). Scaduto il tempo massimo di permanenza nei Cpt, lo straniero ha 5 giorni di tempo per lasciare il paese. Se l'immigrato irregolare rimane in Italia, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno ed è poi accompagnato dalle forze dell’ordine alla frontiera per essere espulso. Se, ancora una volta, non obbedisce all’ordine di uscire dal paese, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Il decreto del 27 maggio introduce alcune novità in materia di espulsioni, che modificano il Codice Penale. In particolare, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero nel caso in cui la persona, anche cittadina dell’Unione Europea, sia condannata a più di 2 anni di reclusione o abbia una condanna penale. Se lo straniero non rispetta l’ordine di espulsione, è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione.
I Cpt – Centri di permanenza temporanea. I centri di permanenza temporanea sono strutture istituite dall’art. 2 della legge Turco-Napolitano per tutti gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione che non possono essere immediatamente eseguiti. L’istituzione dei Centri non prevede il diritto di asilo ma solo il diritto di assistenza.
Dopo l'entrata in vigore degli accordi di Schengen nel 1995, che prevedono l’adozione di una politica migratoria comune, i Cpt si sono diffusi in tutta Europa: nell’ordinamento italiano rappresentano una novità in quanto non era mai stata prevista la possibilità di detenzione di individui per la violazione di un reato amministrativo. Il decreto legge del 27 maggio prevede che i Cpt, Centri di permanenza temporanea, siano trasformati in Cie, Centri di identificazione e espulsione.
I flussi d’ingresso. La legge Turco-Napolitano ha introdotto i flussi d’ingresso, ovvero la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali che possono essere ammessi nel territorio italiano per lavoro subordinato, autonomo e per ricongiungimenti familiari e che viene fissata con decreto del Presidente del Consiglio. Il numero degli ingressi viene stabilito dal Ministro dell’Interno sentendo le Regioni che possono far pervenire alla Presidenza del Consiglio un rapporto sulla presenza degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale. La quota dei flussi varia di anno in anno sulla base di un documento programmatico triennale di pianificazione degli ingressi.
Con la legge Bossi-Fini il decreto “flussi” diventa facoltativo e non più obbligatorio, per cui, teoricamente, si potrebbe decidere per 1 anno di non far entrare nessun cittadino extracomunitario.
Il decreto flussi del 2007. Per l’anno 2008 la quota prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 è di 170.000 cittadini stranieri non comunitari da ripartire tra le regioni e le province autonome. Nell’ambito di questa quota sono inclusi 47.100 cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi bilaterali per la cooperazione in materia immigratoria: albanesi, algerini, egiziani, filippini, marocchini ecc.
I lavori subordinati non stagionali previsti per l’ammissione all’ingresso sono: il lavoro domestico e di assistenza alle persone anziane o disabili, il lavoro edile, i dirigenti e il personale altamente qualificato, gli autisti con patente europea e 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi dello Stato.
Per saperne di più, vai alla sezione "Flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari" sul sito del Ministero dell'Interno.
L'immigrazione dei cittadini comunitari
Per i cittadini dei 27 paesi che fanno parte della Unione Europea, ultima entrata la Romania, vige il diritto di libera circolazione fra gli Stati, istituito con gli accordi e la convenzione di Schengen, entrata in vigore nel 1995. Inizialmente promosso da un accordo intergovernativo di sei membri della Comunità europea, lo “spazio Schengen”, ovvero il territorio in cui sono aboliti i controlli alle frontiere, si allarga a 13 Stati membri con la firma del trattato di Amsterdam nel 1997: da allora l'insieme delle norme di Schengen sono state applicate e sviluppate ulteriormente nel quadro giuridico ed istituzionale dell’Unione europea.
In base al Trattato di Schengen i cittadini europei che vogliono entrare in Italia devono solo esibire un documento di identità valido e non sono sottoposti ad alcun controllo alle frontiere. Fino a tre mesi di permanenza in Italia, i cittadini comunitari non devono adempiere ad alcuna formalità. Per soggiornare più di tre mesi, devono richiedere l’attestazione di soggiorno, che viene rilasciata dagli uffici comunali insieme all'iscrizione anagrafica. Per ottenere l’attestazione, è necessario dimostrare di svolgere un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale o comunque di potersi sostenere economicamente.
Il principio della libera circolazione può essere sospeso solo per motivi di ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali, quali ad esempio il G8, e solo per un periodo temporale limitato.
Per saperne di più, visita la sezione "Libera circolazione delle persone, asilo e immigrazione" sul sito dell'Unione Europea.
21/05/2008