Cosa dice il diritto
Il Consiglio superiore della magistratura: competenze, funzioni, composizione
Il CSM - Consiglio superiore della magistratura è l’organo che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria, sia civile sia penale, nei confronti del potere legislativo ed esecutivo dello Stato. E’ un organo di rilievo costituzionale, previsto dagli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione. Il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione, ha il compito di curare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM . Le competenze e funzioni del CSM sono individuate nell’articolo 105 della Costituzione e nella legge 195 del 1958 “ Legge sull’ordinamento giudiziario” .
Competenze. La Costituzione prevede che il CSM, come organo di autonomia dei magistrati, provveda: alle assunzioni, sempre tramite concorso, dei magistrati; alle loro assegnazioni; ai trasferimenti; alle promozioni ed ai provvedimenti disciplinari inerenti tutti i magistrati. Stabilisce che i magistrati sono inamovibili: non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM adottata o per i motivi stabiliti dalla Legge sull’ordinamento giudiziario, e sempre con la garanzia della difesa, o con il loro consenso.
Funzioni . Il funzionamento, l’organizzazione e le specifiche attribuzioni del Consiglio sono contenute nella Legge sull’ordinamento giudiziario la legge n.195 del 1958, più volte modificata, fino all’ultima versione del 2006, denominata Legge Castelli dal nome dell’allora Ministro della Giustizia. In particolare l’art. 10 ribadisce le competenze del CSM, già previste in Costituzione, per la autonoma gestione della magistratura, e stabilisce che il CSM può fare proposte al Ministro della Giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il CSM inoltre da’ pareri non vincolanti, sui disegni di legge riguardanti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente a queste materie.
L’articolo 14 specifica le attribuzioni del ministro della Giustizia stabilendo che ha “facoltà” di chiedere ai Capi delle Corti d’Appello informazioni circa il funzionamento della giustizia e che “può” al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune. Il Ministro esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge sull’ordinamento giudiziario e, in generale riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il Ministro ha la “facoltà” di formulare richieste ed osservazioni su ogni provvedimento di competenza del CSM; può partecipare alle sedute del Consiglio qualora lo richieda il Presidente o lo ritenga opportuno e può esprimere il proprio concerto sulla nomina dei Capi degli Uffici giudiziari.
Composizione Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.Gli altri componenti, attualmente 24, sono eletti:
- per due terzi con il voto della intera magistratura, che li sceglie tra i magistrati, definiti per questo “membri togati”;
- per un terzo con il voto del Parlamento in seduta comune, scelti tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con minimo 15 anni di esercizio della professione, che vengono definiti “membri laici”.Il Consiglio elegge un Vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento..I componenti del Consiglio, sia quelli togati che quelli laici, durano in carica 4 anni, non sono immediatamente rieleggibili e nel corso del mandato non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
04/07/2008