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Cosa dice il diritto

Come si forma un nuovo Governo: i passaggi istituzionali

palazzo chigiLe regole e i passaggi da seguire dopo le elezioni politiche per l’insediamento delle nuove Camere e la formazione del Governo sono raccolte nella Costituzione Italiana e nei Regolamenti Parlamentari.

Non ci sono altre norme che disciplinano le  procedure da seguire per la formazione di un atto finale così importante e complesso qual è la formazione di un nuovo Governo: il procedimento è affidato al consolidamento nel tempo di prassi e regole non scritte.
Per la formazione del Governo la Costituzione, all’art.92, stabilisce unicamente che, dopo l'insediamento delle Camere, “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri.”

La formula, semplice e concisa, descrive l’atto finale di un procedimento complesso costituito da una serie di passaggi preordinati e stabiliti da prassi ormai consolidate e da norme non scritte.

I passaggi sono:
1) le consultazioni;
2) il conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio;
3) il giuramento;
4) la fiducia.

A questi passaggi, compiuti dal Capo dello Stato in osservanza dei principi dettati dalla Costituzione, occorre aggiungere l’attività svolta nel frattempo dal Presidente incaricato e la riunione  del primo consiglio dei Ministri che rappresenta l’ultimo atto finalizzato alla formazione del Governo. Descriviamo nella pagina di dossier che segue il percorso dalle consultazioni al conferimento dell'incarico, in seguito al quale il Presidente viene nominato. Nella terza pagina sono riassunte le fasi successive, dal giuramento alla fiducia.

1) Le consultazioni - Al termine delle consulatazioni il Capo dello Stato, per prassi consolidata, si confronta con i Capi dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Camere e con gli ex Presidenti della Repubblica per individuare il Presidente del Consiglio in grado di formare il Governo.
A seguito della modifica del sistema elettorale, l’individuazione del nuovo Presidente è formale in quanto è il leader dello schieramento vincitore della competizione elettorale e pertanto è  designato dal voto degli italiani.
 
2) Il conferimento dell'incarico al Presidente del Consiglio - Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico al nuovo Presidente del Consiglio. Nel conferimento dell’incarico il Capo dello Stato non ha libertà assoluta nella scelta della persona ma una pura discrezionalità in senso tecnico nel senso che  deve nominare la persona che sarà in grado di formare il Governo ed ottenere la Fiducia delle Camere.

L’incarico è conferito oralmente al termine di un incontro tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. La notizia del conferimento dell’incarico viene comunicata ufficialmente ai cittadini dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica .Dal momento del conferimento dell’incarico il Capo dello Stato non può interferire nelle decisioni dell’incaricato circa il programma politico e la scelta dei Ministri.

L’incaricato, secondo la prassi, accetta con riserva  e procede ad ulteriori consultazioni di carattere informale volte a  definire nei dettagli il programma politico e la composizione del futuro Governo.
Terminate le consultazioni  si  reca al Quirinale per sciogliere la riserva e sottoporre al Capo dello Stato la lista dei nomi dei Ministri con i quali intende formare il nuovo Governo.

Solo a seguito dell’espletamento di questi passaggi il Capo dello Stato, ai sensi dell’art.92 della Costituzione,  nomina il nuovo  Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio viene  nominato con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato, per accettazione, dal neo Presidente. Contemporaneamente  il capo dello Stato con 3 distinti decreti, accetta le dimissioni del Presidente e dei Ministri del Governo uscente ; accetta le dimissioni dei sottosegretari; nomina, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri del nuovo Governo.
 

3) Il giuramento - Il Governo entra in carica ed assume le proprie funzioni  con il giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Il giuramento costituisce l’atto sostanziale attraverso il quale il Presidente del Consiglio ed i Ministri, che svolgono funzioni pubbliche fondamentali, esprimono fedeltà alla Repubblica, e giurano di osservare lealmente la Costituzione e le leggi fondamentali dello Stato e di esercitare le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione. Lo stabilisce la Costituzione all’art. 93.

Il primo Consiglio dei Ministri  si svolge immediatamente dopo i giuramento, per deliberare la nomina dei VicePresidenti, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, dei sottosegretari ai Ministeri. Durante il primo consiglio avviene anche il conferimento degli incarichi, mediante delega del Presidente del Consiglio, ai Ministri senza portafoglio preposti ai  Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con valenza politica e non amministrativa.

I sottosegretari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e prestano giuramento a Palazzo Chigi, sede del Governo.
Il conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4) La fiducia - Il nuovo Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia entro 10 giorni dalla sua formazione, come è scritto nell'art.94 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio espone al Senato il programma del nuovo Governo e gli obiettivi che intende realizzare e, secondo la prassi, consegna alla Camera il testo delle dichiarazioni programmatiche. Seguono la discussione sul testo, la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto, attraverso cui le Camere votano la fiducia al nuovo Governo.

La fiducia che le Camere accordano al Governo si fonda sulla condivisione del programma di Governo che diviene indirizzo politico dello Stato al quale dovrà attenersi l’azione politica del Governo e della relativa maggioranza parlamentare.

Il voto di fiducia deve essere obbligatoriamente motivato e votato per appello nominale. La fiducia rappresenta il gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma politico del Governo.

Nel breve periodo, in genere uno o due giorni,  che può trascorrere tra il momento del giuramento e quello della fiducia del Parlamento, il Governo deve limitare la sua azione al solo disbrigo delle questioni urgenti ed indifferibili, evitando di  svolgere funzioni di indirizzo politico. Dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, il Governo entra nei pieni poteri.

21/04/2008

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