Azione di Governo
Decreto legge sulla sicurezza: le misure già in vigore
Dal 27 maggio è entrato in vigore il decreto legge sulla sicurezza, parte del pacchetto di misure predisposte dal ministro degli interni Roberto Maroni e approvate dal Consiglio dei Ministri tenuto a Napoli. Tra gli obiettivi del provvedimento: lotta all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, sicurezza sulle strade, contrasto al fenomeno della contraffazione
Dal 27 maggio è entrato in vigore il decreto legge sulla sicurezza, parte del “Pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Napoli la settimana scorsa; il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge. L’insieme delle misure varate dal Governo in tema di sicurezza comprende, oltre al decreto legge, un disegno di legge e tre decreti legislativi, che seguiranno iter parlamentari separati.
Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Costituzionali del Senato e ha iniziato l'iter parlamentare il 28 maggio con la prima seduta di esame.
Il provvedimento si compone di 13 articoli e introduce novità in tema di sicurezza riguardo:
- l’immigrazione illegale;
- le pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti;
- la distruzione delle merci contraffatte;
- i casi giudicabili per direttissima o immediato;
- i poteri dei sindaci;
- la cooperazione tra polizia municipale e polizia dello Stato;
- la lotta alla mafia.
Immigrazione illegale (art.1, art.5 e art.9)
Modifiche al Codice Penale - Il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero nel caso in cui la persona, anche cittadina dell’Unione Europea, sia condannata a più di 2 anni di reclusione o abbia una condanna penale. Se lo straniero non rispetta l’ordine di espulsione, è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione.
Modifiche alla Bossi-Fini - Oltre alle pene già previste dalla legge Bossi-Fini per chi trae profitto dall’immigrazione clandestina, il decreto legge stabilisce che chi affitta un immobile a uno straniero irregolare è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con multe fino a 50.000 euro e con la confisca dell’immobile.
I Cpt, Centri di permanenza temporanea, si trasformano in Cie, Centri di identificazione e espulsione.
Pene per la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art.1, art.3 e art.4)
Modifiche al Codice della Strada - Per chi guida in stato d’ebbrezza, con un tasso di alcol tra 0,8 e 1,5, la pena massima passa dai 3 ai 6 mesi di reclusione; invece per chi ha un valore di alcol superiore a 1,5 o per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la reclusione va dai 3 mesi ad 1 anno, con la confisca del veicolo e la revoca della patente.
Aumentano le sanzioni per chi guida sotto effetto di sostanza stupefacenti: la multa va dai 1.500 ai 6.000 euro.
Torna ad essere reato il rifiuto a sottoporsi al test sull'assunzione di alcol o stupefacenti: la multa prevista va dai 1.500 ai 6.000 euro e l'arresto va dai 3 mesi ad 1 anno.
Inoltre si alza il minimo della pena per chi, in caso di incidente, non si ferma o non presta soccorso: chi non si ferma è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chi non presta soccorso è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
Modifiche al Codice Penale - In caso di omicidio colposo, passa da 5 a 6 anni la pena massima prevista per chi causa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale o sugli infortuni sul lavoro. Se muoiono più persone, la pena massima passa dai 12 ai 15 anni di reclusione.
Le pene si inaspriscono, se chi guida è in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; infatti:
- in caso di omicidio colposo è prevista la reclusione dai 3 ai 10 anni;
- in caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di lesioni gravissime la reclusione va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
Il decreto legge introduce una nuova circostanza aggravante: la pena aumenta se il reato penale è commesso da un soggetto che si trova illegalmente sul territorio italiano.
Inoltre, all’articolo 3 è specificato che il giudice di pace non è competente nei casi di lesioni personali colpose commesse da una persona in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Distruzione delle merci contraffatte (art.2)
Modifiche al Codice di procedura penale - Per quanto riguarda la merce sottoposta a sequestro, l'autorità giudiziaria ha il potere di procedere alla distruzione di merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione o di merci la cui custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa.
Inoltre, passati 3 mesi dal sequestro, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte, dopo averlo comunicato all'autorità giudiziaria.
Casi giudicabili per direttissima o immediato (art.2)
Modifica al Codice di Procedura penale - Aumentano i casi in cui viene applicato il giudizio direttissimo o immediato, anche se la scelta è a discrezione del pubblico ministero.
Poteri dei sindaci e collaborazione con i prefetti (art.6)
Modifica del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - Il sindaco può adottare provvedimenti urgenti anche per tutelare la sicurezza urbana: fino ad oggi, questa facoltà era prevista solo per gravi pericoli all’incolumità pubblica. Si rafforza, inoltre, la collaborazione tra sindaco e prefetto: il sindaco comunica l’adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza pubblica al prefetto, che può intervenire con tutti gli strumenti necessari.
Il decreto legge introduce, inoltre, due nuove disposizioni: il sindaco promuove la cooperazione tra la polizia locale e le forze di polizia statale e, in quanto ufficiale del Governo, sovrintende ai registri di stato civile e agli adempimenti che la legge elettorale gli attribuisce sui registri di leva e di statistica.
Cooperazione tra la polizia municipale e la polizia dello Stato (art.7 e art.8)
E' rafforzata la cooperazione tra la polizia municipale e la polizia dello Stato; in particolare un decreto, che verrà adottato entro sei mesi, stabilirà quali procedure dovrà seguire la polizia municipale, nei casi di intervento in flagranza di reato, per permettere la prosecuzione dell’attività investigativa alle forze dell’ordine.
Anche la polizia municipale può accedere direttamente alle banche dati del Ced, Centro elaborazione dati, del Dipartimento della pubblica sicurezza per consultare o inserire dati sui veicoli rubati o rinvenuti e sui documenti di identità rubati o smarriti.
Lotta alla mafia (art 10 e 11)
Il Procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono proporre l’adozione delle misure di sorveglianza speciale e di obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Il Procuratore nazionale antimafia può trasferire temporaneamente magistrati della Direzione nazionale antimafia alle Procure distrettuali per trattare singli procedimenti di prevenzione.
Per saperne di più:
- Leggi il testo del decreto-legge "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" (n.92 del 23 maggio 2008)
28/05/2008
